trit_Codex_Canonici_Iuris1055_20
Can. 671- Il religioso non si assuma incarichi o uffici fuori del proprio istituto senza la licenza del legittimo Superiore.
Can. 671- Il religioso non si assuma incarichi o uffici fuori del proprio istituto senza la licenza del legittimo Superiore.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019