trit_Codex_Canonici_Iuris1054_26
Can. 670 – L’istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione.
Can. 670 – L’istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019