trit_Codex_Canonici_Iuris1052_25
Can. 669 – § 1. I religiosi portino l’abito dell’istituto, fatto a norma del diritto proprio, quale segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà.
Can. 669 – § 1. I religiosi portino l’abito dell’istituto, fatto a norma del diritto proprio, quale segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019