trit_Codex_Canonici_Iuris104_30
Can. 81 – Venuto meno il diritto del concedente, il privilegio non si estingue, a meno che non sia stato dato con la clausola ad beneplacitum nostrum o con altra equipollente.
Can. 81 – Venuto meno il diritto del concedente, il privilegio non si estingue, a meno che non sia stato dato con la clausola ad beneplacitum nostrum o con altra equipollente.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019