trit_Codex_Canonici_Iuris103_49

§ 3. Le persone singole non possono rinunciare al privilegio concesso a una persona giuridica, o in ragione della dignità del luogo o della cosa; né alla stessa persona giuridica è lecito rinunciare a un privilegio a lei concesso, se la rinuncia torni a pregiudizio della Chiesa o di altri.

Clic per vedere traduzione  trlat_Codex_Canonici_Iuris103_32

Potrebbero interessarti anche...