trit_Codex_Canonici_Iuris1029_44
§ 2. Compiuto il noviziato, se il novizio viene giudicato idoneo, sia ammesso alla professione temporanea, altrimenti sia dimesso; se rimane qualche dubbio sulla sua idoneità il Superiore maggiore può prolungare il periodo di prova a norma del diritto proprio, ma non oltre sei mesi.
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