trit_Codex_Canonici_Iuris1028_21
Can. 653 – § 1. Il novizio può liberamente lasciare l’istituto, e d’altra parte l’autorità competente dell’istituto può dimetterlo.
Can. 653 – § 1. Il novizio può liberamente lasciare l’istituto, e d’altra parte l’autorità competente dell’istituto può dimetterlo.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019