trit_Codex_Canonici_Iuris101_19
Can. 80 – § 1. Nessun privilegio cessa per rinuncia, a meno che questa non sia stata accettata dall’autorità competente.
Can. 80 – § 1. Nessun privilegio cessa per rinuncia, a meno che questa non sia stata accettata dall’autorità competente.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019