trit_Codex_Canonici_Iuris1017_18
§ 2. Con il permesso del Superiore maggiore competente la prima professione può essere anticipata, non oltre quindici giorni.
§ 2. Con il permesso del Superiore maggiore competente la prima professione può essere anticipata, non oltre quindici giorni.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019