trit_Codex_Canonici_Iuris1016_41

Can. 649 – § 1. Salvo il disposto dei cann. 647, § 3 e 648, § 2, una assenza dalla casa del noviziato che superi i tre mesi, continui o discontinui, rende invalido il noviziato. Una assenza che superi i quindici giorni deve essere ricuperata.

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