trit_Codex_Canonici_Iuris1007_54
§ 2. Se si tratta di ammettere chierici, o persone che furono ammesse in un altro istituto di vita consacrata, o in una società di vita apostolica o in seminario, si richiede inoltre l’attestato rilasciato rispettivamente dall’Ordinario del luogo, o dal Superiore maggiore dell’istituto o della società, oppure dal rettore del seminario.