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§ 7. Dunque, essendo stato stabilito dalla legge Elia Senzia un determinato modo di manomissione pei minori di venti anni, ne derivava che colui il quale aveva compiuto l’età di quattordici anni, pur potendo far testamento e istituire un erede e lasciar legati, non poteva, per essere minore dei venti anni, legare la libertà al servo. Non era consentito che,...