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§ 6. È cosa conveniente, secondo il diritto naturale, che gl’impuberi siano sotto tutela, affinchè chi non è maggiore di età sia retto con la tutela di un altro. § 7.Poiché i tutori reggono gli affari per fanciulli e fanciulle, per tal motivo dopo la pubertà devono rendere conto della tutela in giudizio.