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TIT. 18 Della tutela legittima degli ascendenti – Sull’esempio di quello dei padroni fu introdotta un’altra tutela, la quale anche essa è detta legittima; imperocché se alcuno avrà emancipato un figlio o una figlia, un nipote o una nipote avuti dal figlio, e cosi di seguito altri (discendenti) ìmpuberi, sarà loro tutore legittimo.