2. Con questo Editto deve essere punito il dolo del giusdicente; poiché se per imprudenza dell’Assessore fu giudicato diversamente da quello che doveva essere, ciò non deve essere imputato al Magistrato ma all’Assessore stesso.
2.2.2 Hoc edicto dolus debet ius dicentis puniri: nam si adsessoris imprudentia ius aliter dictum sit quam oportuit, non debet hoc magistratui officere, sed ipsi adsessori.
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