2. Se una sola azione sia comune a più persone, come quella di divisione della eredità, di divisione della cosa comune, di regolamento dei confini, si dovrà forse aver riguardo alle singole parti per stabilire la giurisdizione di chi deve giudicare.
2. Si una actio communis sit plurium personarum, veluti familiae erciscundae “herciscundae”, communi dividundo, finium regundorum, utrum singulae partes spectandae sunt circa iurisdictionem eius qui cognoscit.
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