Il diritto pubblico consiste nelle cose sacre, nei sacerdoti, nei magistrati. Il diritto privato è diviso in tre parti, secondo che deriva o dai precetti della ragione naturale o da quelli del diritto delle genti, o dal diritto civile.
Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. Privatum ius tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.
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