7. Come non si deve imputare al medico l’evento della morte, cosi gli si deve invece imputare ciò che commise per imperizia; non deve essere impunito il delitto di chi inganna gli uomini nel pericolo sotto pretesto della umana fragilità.
7. Sicuti medico imputari eventus mortalitatis non debet, ita quod per imperitiam commisit, imputari ei debet: praetextu humanae fragilitatis delictum decipientis in periculo homines innoxium esse non debet.
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