4. (Il Preside della Provincia) abbia a cura che nessuno sia impedito nelle lecite negoziazioni, né alcuno eserciti le proibite, e che non vengano puniti gli innocenti.
4. Neque licita negotiatione aliquos prohiberi neque prohibita exerceri neque innocentibus poenas irrogari ad sollicitudinem suam praeses provinciae revocet.
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