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13. Il Prefetto della città può esiliare dalla Città e da qualunque altra regione, può vietare l’esercizio di una negoziazione, di una professione, l’esercizio dell’avvocatura, l’ingresso al foro, e ciò temporaneamente e perpetuamente. Potrà anche vietare l’ingresso agli spettacoli, e se relega alcuno fuori dell’Italia può anche scacciarlo dalla sua provincia.