Digestorum238

trit_Digestorum238_57

13. Il Prefetto della città può esiliare dalla Città e da qualunque altra regione, può vietare l’esercizio di una negoziazione, di una professione, l’esercizio dell’avvocatura, l’ingresso al foro, e ciò temporaneamente e perpetuamente. Potrà anche vietare l’ingresso agli spettacoli, e se relega alcuno fuori dell’Italia può anche scacciarlo dalla sua provincia.

trlat_Digestorum238_42

13. Et urbe interdicere praefectus urbi et qua alia solitarum regionum potest, et negotiatione et professione et advocationibus et foro, et ad tempus et in perpetuum: interdicere poterit et spectaculis: et si quem releget ab Italia, summovere eum etiam a provincia sua.