4. Ciascuno, poi, con la sua volontà può rendere un luogo religioso, seppellendo nel proprio fondo un morto. Ed è lecito seppellire nel sepolcreto comune anche contro la volontà degli altri.
4. Religiosum autem locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum. In commune autem sepulchrum etiam invitis ceteris licet inferre.
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