2. Per diritto naturale, alcune cose sono comuni a tutti, alcune sono dell’università, alcune non appartengono a nessuno, la maggior parte, che per varie cause si acquistano da ciascuno, appartengono ai singoli.
1.8.2 Quaedam naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur.
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