1. Non soltanto quando alcuno adotta, ma anche quando arroga deve avere una maggiore età di colui che egli rende figlio suo con l’arrogazione o con l’adozìone; e lo deve precedere del tempo della piena pubertà, cioè dì diciotto anni.
1. Non tantum cum quis adoptat, sed et cum adrogat, maior esse debet eo, quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit, et utique plenae pubertatis: id est decem et octo annis eum praecedere debet.
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