13. Quasi in ogni diritto, finita la potestà del padre adottivo, non ne resta alcuna traccia; quindi la dignità di padre acquistata con l’adozione, finita questa, si estingue.
1.7.13 In omni fere iure finita patris adoptivi potestate nullum ex pristino retinetur vestigium: denique et patria dignitas quaesita per adoptionem finita ea deponitur.
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