§ 2. Se un religioso con licenza del Superiore ha contratto debiti e oneri sui beni propri, ne deve rispondere personalmente; se invece per mandato del Superiore ha concluso affari dell’istituto, è l’istituto che ne deve rispondere.
§ 2. Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere debet.
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