§ 2. Tuttavia ogni istituto stabilisca opportune norme circa l’uso e l’amministrazione dei beni, perché sia in tal modo favorita, tutelata e manifestata la povertà che gli è propria.
§ 2. Quodlibet tamen institutum aptas normas statuat de usu et administratione bonorum, quibus paupertas sibi propria foveatur, defendatur et exprimatur.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.