Codex_Canonici_Iuris955

trit_Codex_Canonici_Iuris955_39

Can. 614 – I monasteri di monache associati a un istituto maschile mantengono il proprio ordinamento e il proprio governo, secondo le costituzioni. I reciproci diritti ed obblighi siano determinati in modo che l’associazione possa giovare al bene spirituale.