Can. 597 – § 1. In un istituto di vita consacrata può essere ammesso ogni cattolico che abbia retta intenzione, che possegga le qualità richieste dal diritto universale e da proprio, e non sia vincolato da impedimento alcuno.
Can. 597 — § 1. In vitae consecratae institutum admitti potest quilibet catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat iure universali et proprio requisitas nulloque detineatur impedimento.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.