Can. 74 – Benché una persona possa usare in foro interno di una grazia concessale oralmente, è tenuta a provarla per foro esterno, ogniqualvolta ciò le sia legittimamente richiesto.
Can. 74 — Quamvis gratia oretenus sibi concessa quis in foro interno uti possit, tenentur illam pro foro externo probare, quoties id legitime ab eo petatur.
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