Can. 563 – L’Ordinario del luogo, per giusta causa, può rimuovere dall’ufficio, secondo la sua prudente decisione, il rettore di una chiesa, anche se è stato eletto o presentato da altri, fermo restando il disposto del can. 682, § 2.
Can. 563 — Rectorem ecclesiae, etsi ab aliis electum aut praesentatum, loci Ordinarius ex iusta causa, pro suo prudenti arbitrio ab officio amovere potest, firmo praescripto can. 682, § 2.
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