Codex_Canonici_Iuris894

trit_Codex_Canonici_Iuris894_40

Can. 563 – L’Ordinario del luogo, per giusta causa, può rimuovere dall’ufficio, secondo la sua prudente decisione, il rettore di una chiesa, anche se è stato eletto o presentato da altri, fermo restando il disposto del can. 682, § 2.