Can. 557 – § 1 Il rettore di una chiesa viene nominato liberamente dal Vescovo diocesano, a meno che a qualcuno non competa legittimamente il diritto di elezione o di presentazione; in tal caso spetta al Vescovo diocesano confermare o istituire il rettore.
Can. 557 — § 1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere.
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