trit_Codex_Canonici_Iuris875_64
Can. 550 – § 1. Il vicario parrocchiale è tenuto all’obbligo di risiedere nella parrocchia oppure, se è stato costituito per più parrocchie contemporaneamente, di risiedere in una di esse; tuttavia, per una giusta causa, l’Ordinario del luogo può permettere che risieda altrove, soprattutto se si tratta di una casa comune per più sacerdoti, purché ciò non rechi pregiudizio all’adempimento...