Codex_Canonici_Iuris821

trit_Codex_Canonici_Iuris821_41

Can. 515 – § 1. La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore.