§ 2. Il Vescovo diocesano conferisca i canonicati solo a sacerdoti che si distinguano per dottrina e integrità di vita e che abbiano esercitato lodevolmente il ministero.
§ 2. Canonicatus Episcopus dioecesanus conferat tantum sacerdotibus doctrina vitaeque integritate praestantibus, qui laudabiliter ministerium exercuerunt.
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