Can. 507 – § 1. Vi sia fra i canonici chi presiede il capitolo e vengano pure costituiti gli altri uffici, a norma degli statuti, tenendo anche conto degli usi vigenti nella regione.
Can. 507 — § 1. Inter canonicos habeatur qui capituli praesit, atque alia etiam constituantur officia ad normam statuorum, ratione quoque habita usus in regione vigentis.
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