Codex_Canonici_Iuris800

trit_Codex_Canonici_Iuris800_38

Can. 505 – Ogni capitolo, sia cattedrale sia collegiale, abbia propri statuti, costituiti mediante un legittimo atto capitolare e approvati dal Vescovo diocesano; tali statuti non vengano modificati o abrogati se non con l’approvazione dello stesso Vescovo diocesano.