§ 2. Quando la sede diventa vacante, il consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il consiglio presbiterale.
§ 2. Vacante sede, consilium presbyterale cessat eiusque munera implentura collegio consultorum; intra annum a capta possessione Episcopus debet consilium presbyterale noviter constituere.
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