§ 2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente.
§ 2. Curet etiam Episcopus dioecesanus ut in dioecesi habeatur archivum historicum habentia in eodem diligenter custodiantur et systematice ordinentur.
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