Codex_Canonici_Iuris763

trit_Codex_Canonici_Iuris763_38

§ 2. In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l’archivio o tabularium diocesano per custodirvi, disposti secondo un ordine determinato e diligentemente chiusi, gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi.