Codex_Canonici_Iuris759

trit_Codex_Canonici_Iuris759_42

Can. 482 – § 1. In ogni curia venga costituito il cancelliere il cui incarico principale, a meno che non sia stabilito altro dal diritto particolare, consiste nel provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente, e siano custoditi nell’archivio della stessa.