Codex_Canonici_Iuris747

trit_Codex_Canonici_Iuris747_41

Can. 475 – § 1. In ogni diocesi il Vescovo diocesano deve costituire il Vicario generale affinché, con la potestà ordinaria di cui è munito a norma dei canoni seguenti, presti il suo aiuto al Vescovo stesso nel governo di tutta la diocesi.