trit_Codex_Canonici_Iuris725_50
§ 2. Ai Vescovi ausiliari e ai Vescovi titolari che appartengono alla Conferenza Episcopale, compete il voto deliberativo oppure consultivo, secondo le disposizioni degli statuti della Conferenza; fermo restando tuttavia che il voto deliberativo compete solo a quelli di cui al § 1, quando si tratta di elaborare o modificare gli statuti.