Can. 454 – § 1. Nelle riunioni plenarie della Conferenza Episcopale per il diritto stesso il voto deliberativo compete ai Vescovi diocesani e a quelli che nel diritto sono loro equiparati, nonché ai Vescovi coadiutori.
Can. 454 — § 1. Suffragium deliberativum in conventibus plenariis Episcoporum conferentiae ipso iure competit Episcopis dioecesanis eisque qui iure ipsis aequiparantur, necnon Episcopis coadiutoribus.
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