Codex_Canonici_Iuris712

trit_Codex_Canonici_Iuris712_35

Can. 439 – § 1. Il concilio plenario, cioè di tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale, sia celebrato ogni volta che risulti necessario o utile alla stessa Conferenza Episcopale, con l’approvazione della Sede Apostolica.