§ 2. Le disposizioni che sono stabilite sui rescritti, valgono anche per la concezione della licenza, come pure per le concezioni di grazie fatte a viva voce, se non consta altrimenti.
§ 2. Quae de rescriptis statuuntur praescripta, etiam de licentiae concessione necnon de concessionibus gratiarum vivae vocis oraculo valent, nisi aliud constet.
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