Codex_Canonici_Iuris708

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Can. 437 – § 1. Il Metropolita è tenuto all’obbligo di chiedere personalmente o tramite un procuratore il pallio al Romano Pontefice, entro tre mesi dalla consacrazione episcopale oppure, se è già stato consacrato, dalla provvisione canonica; esso esprime la potestà che , in comunione con la Chiesa di Roma, il Metropolita acquisire di diritto nella propria provincia.

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Can. 437 — § 1. Metropolita obligatione tenetur, intra tres menses a recepta consecratione episcopali, aut, si iam consecratus fuerit, a provisione canonica, per se aut per procuratorem a Romano Pontifice petendi pallium, quo quidem significatur potestas qua, in communione cum Ecclesia Romana, Metropolita in Propria provincia iure instruitur.