Can. 435 – Alla provincia ecclesiastica presiede il Metropolita, che è l’Arcivescovo della diocesi cui è preposto; tale ufficio è congiunto con una sede episcopale, determinata o approvata dal Romano Pontefice.
Can. 435 — Provinciae ecclesiasticae praeest Metropolita, qui est Archiepiscopus dioecesis cui praeficitur; quod officium cum sede episcopali, a Romano Pontifice determinata aut probata, coniunctum est.
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