§ 2. D’ora in avanti non vi siano di regola diocesi esenti; perciò le singole diocesi e le altre Chiese particolari che esistono nell’ambito del territorio di una provincia ecclesiastica, devono far parte di una provincia ecclesiastica.
§ 2. Dioeceses exemptae deinceps pro regula ne habeantur; itaque singulae dioeceses aliaeque Ecclesiae particulares intra territorium alicuius provinciae ecclesiasticae exsistentes huic provinciae ecclesiasticae adscribi debent.
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