trit_Codex_Canonici_Iuris699_56
§ 2. La rimozione dell’Amministratore diocesano è riservata alla Santa Sede; l’eventuale rinuncia deve essere presentata in forma autentica al collegio competente per la sua elezione, e non ha bisogno di essere accettata; in caso di rimozione, di rinuncia o di morte dell’Amministratore diocesano, ne venga eletto un altro, a norma del can. 421.