§ 2. L’Amministratore diocesano non sia contemporaneamente economo; perciò se l’economo della diocesi viene eletto Amministratore, il consiglio per gli affari economici elegga temporaneamente un altro economo.
§ 2. Administrator dioecesanus ne simul sit oeconomus; quare si oeconomus dioecesis in Administratorem electus fuerit, alium pro tempore oeconomum eligat consilium a rebus oeconomicis.
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